zoom n 2 posso registrare l immagine del colosseo o altri monumenti stemmi o bandiere nazionali

“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale.
Zoom n.2: posso registrare l’immagine del Colosseo o altri monumenti, stemmi o bandiere nazionali?

No, la normativa italiana ed europea vieta generalmente la registrazione come marchio di stemmi, bandiere, emblemi di Stato e altri segni di interesse pubblico (art. 10, Codice della Proprietà Industriale), salvo specifica autorizzazione dell'autorità competente o nel caso di utilizzo puramente decorativo che non generi confusione nei consumatori (art. 14, comma 1, CPI).


Approfondimento

Nel panorama normativo attuale, la tutela dei simboli nazionali e internazionali riveste un ruolo cruciale nel diritto dei marchi. Il sistema legislativo italiano, in perfetta sintonia con le disposizioni europee e le convenzioni internazionali come la Convenzione di Parigi (art. 6-ter), garantisce una protezione rigorosa di questi elementi identitari. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che coordina le attività in collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), è il punto di riferimento per la tutela di questi simboli e per la corretta applicazione delle norme.

 

Ma quali sono concretamente gli elementi che non possono essere registrati come marchi? La normativa stabilisce che, salvo esplicita autorizzazione (art. 10, CPI), non possono essere registrati simboli istituzionali come bandiere nazionali, stemmi ufficiali, emblemi delle forze armate, né simboli che rappresentino direttamente l’identità statale o pubblica. Per quanto riguarda beni culturali e monumenti storici, il loro utilizzo come marchio è soggetto a norme specifiche che prevedono l'autorizzazione dell’ente proprietario e il rispetto delle leggi sulla tutela culturale (art. 10, CPI; Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004). L’uso di tali elementi non è sempre vietato in assoluto: è consentito quando viene impiegato in modo chiaramente decorativo o fantasioso, senza generare confusione tra i consumatori o comprometterne il valore simbolico e culturale. Questo approccio mira a preservare l’integrità di simboli e beni collettivi (art. 14, comma 1, CPI).

Inoltre, la lotta all’“Italian Sounding” rappresenta un altro pilastro della normativa, sebbene non direttamente collegato alla disciplina dei marchi: il legislatore ha infatti adottato strumenti per contrastare l’uso ingannevole di simboli nazionali o riferimenti all’Italia che potrebbero suggerire una falsa origine italiana dei prodotti, un fenomeno che viene regolamentato anche attraverso la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) (artt. 29-30, CPI).

In generale, questa regolamentazione ha una duplice finalità: da un lato, preservare l’integrità e il valore simbolico di elementi che appartengono alla collettività; dall’altro, proteggere i consumatori da possibili inganni sull’origine o sulla natura ufficiale di prodotti e servizi. In questo, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi svolge un ruolo cruciale valutando attentamente ogni domanda che includa elementi potenzialmente critici e, se necessario, consultando altre amministrazioni competenti (art. 10, comma 4, CPI).

 

Un capitolo a parte merita la tutela dei beni culturali, la cui normativa prevede un regime speciale: il loro utilizzo come marchio richiede l’autorizzazione dell’ente proprietario e il rispetto delle norme di tutela culturale, garantendo che tali elementi non siano sfruttati in modo improprio (D.Lgs. 42/2004; art. 14, CPI). Sebbene in alcuni casi possa essere richiesto un compenso, questa condizione non è sempre prevista e dipende dall’accordo con l’ente proprietario.
Esistono delle eccezioni a queste regole? Sì, ma sono ben definite. La registrazione può essere autorizzata quando si ottiene uno specifico permesso dall'autorità competente, quando l’uso è chiaramente decorativo o quando non compromette l’immagine e il valore simbolico dell’elemento rappresentato (art. 10, CPI).

È bene ricordare che la violazione di queste norme comporta conseguenze importanti: un marchio registrato in violazione può essere dichiarato nullo tramite un procedimento legale (art. 25, CPI) e l’uso improprio può essere immediatamente contestato dall’autorità competente o da terzi interessati.

 

Questa complessa disciplina dimostra come il sistema di registrazione dei marchi non sia solo uno strumento di tutela della Proprietà Industriale, ma anche un mezzo per preservare il valore e il significato di simboli e beni che appartengono al patrimonio collettivo, culturale e identitario del Paese.
 

 

Leggi le altre puntate della rubrica "ZOOM IP"

 

Data

22/11/2024

Categoria

notizia

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