Una piccola realtà artigianale del Regno Unito ha recentemente vinto una battaglia legale contro un gigante dell'industria delle bevande. Dark Sky Brewery, un microbirrificio situato nella regione dalla straordinaria bellezza naturale delle North Pennines, ha trionfato in una controversia sul marchio commerciale con Campari, una delle principali aziende di distillati a livello mondiale.
La vicenda, che per quasi due anni ha visto contrapposte le due realtà, ha avuto origine quando Steve White, il proprietario del birrificio, ha presentato nel 2022 la domanda per registrare il marchio "Dark Sky Brewery", un nome ispirato ai suggestivi cieli notturni della zona in cui si trova l'attività artigianale.
La mossa di White ha scatenato l'opposizione della Campari America LLC, l'azienda proprietaria del noto marchio di vodka "SKYY". Secondo il colosso delle bevande alcoliche con sede a New York, il nome scelto dal microbirrificio inglese sarebbe risultato troppo simile a quello della sua vodka, rischiando di causare confusione nei consumatori.
Le obiezioni al marchio "Dark Sky Brewery", formalizzate in una denuncia depositata presso l'Ufficio britannico per la Proprietà Intellettuale (UK IPO), sono basate sulle sezioni 5(2)(b) e 5(3) del Trade Marks Act del 1994. Tali norme impediscono la registrazione di un marchio qualora questo sia identico o simile a uno già esistente, causando un rischio di confusione per i consumatori o arrecando un indebito vantaggio o danno al marchio preesistente.
Campari, dal canto suo, ha tentato di far valere la priorità sui marchi denominativi "SKYY" (registrati come UK00002529959, UK00009010371 e UK00909260076) nei confronti della domanda di registrazione presentata dal birrificio per le classi merceologiche 16, 21, 32 e 35, relative a sottobicchieri, bicchieri e servizi di vendita al dettaglio di birra.
White ha respinto le accuse definendo irragionevole pensare che i consumatori potessero confondere una vodka di fama mondiale con una semplice birra artigianale venduta in un'area limitata del Regno Unito. A suo sostegno il fatto che i prodotti in questione appartengono a sottocategorie molto diverse di bevande alcoliche: una a bassa gradazione da consumarsi lentamente, l'altra decisamente più forte e dalle modalità di consumo differenti.
Dopo quasi due anni di battaglie legali, nel maggio 2024, l’Ufficio britannico per la Proprietà Intellettuale ha emesso la sua sentenza dando ragione al piccolo birrificio. Nel verdetto si legge che "non vi è fondamento per ritenere che l'elemento comune 'sky' sia così caratterizzante da far presumere ai consumatori che solo un'azienda possa utilizzarlo in un marchio".
Il giudice ha inoltre precisato che "la birra è una bevanda definita long drink a bassa gradazione alcolica, mentre la vodka è una bevanda short drink ad alta gradazione. Secondo la mia opinione, verranno percepite come appartenenti a sottocategorie diverse di bevande alcoliche". Un elemento chiave per respingere le obiezioni di Campari.
Nella valutazione della "probabilità di confusione" tra i marchi, nozione centrale nel diritto sui marchi che comprende sia la confusione diretta (scambiare un marchio per l'altro) sia quella indiretta (ritenere i marchi provenienti dalla stessa azienda), il giudice ha evidenziato le sostanziali differenze tra i prodotti. Oltre alla diversa natura e modalità di consumo, ha rilevato una bassa similarità dovuta anche ai differenti canali di vendita: se negli esercizi pubblici la vodka è esposta in bottiglie dietro il banco, la birra viene invece servita direttamente dalle spine o dai frigoriferi.
Un altro aspetto chiave è stata la valutazione dell'uso effettivo dei marchi precedenti di Campari. Come stabilito dalla sezione 6A del Trade Marks Act, per opporsi a un nuovo marchio il titolare di marchi anteriori deve dimostrarne l'utilizzo concreto e non solo formale nei 5 anni precedenti alla domanda di registrazione contestata, ovvero dal 22 giugno 2017 al 21 giugno 2022 per il caso in esame.
Campari ha presentato prove come fatture, dati di vendita nel Regno Unito e nell'UE (per i marchi comparabili creati in virtù dell'Articolo 54 dell'Accordo di Recesso UE) e spese pubblicitarie. Sebbene l'UK IPO abbia riconosciuto l'uso effettivo per la vodka, ha ritenuto di limitare la tutela dei marchi SKYY alla sola "vodka" e non all'intera categoria "bevande alcoliche tranne la birra".
La sentenza ha quindi respinto le opposizioni di Campari, consentendo la registrazione del marchio "Dark Sky Brewery" e ordinando al colosso di pagare a White le spese legali e un risarcimento per il tempo impiegato nella difesa, per un totale di circa 1.026 sterline.
Questa decisione ribadisce il principio cardine del diritto sui marchi: evitare il monopolio su elementi descrittivi generici che potrebbero impedire ad altri operatori l'ingresso legittimo nel mercato. La parola "sky" non può essere riservata a un solo marchio, specialmente in un mercato vasto come le bevande alcoliche.
Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di valutare con precisione i fattori di similarità tra prodotti contesi, come natura, scopo, metodi d'uso e concorrenza. Aspetti che, nel caso specifico, hanno portato a rilevare una bassa somiglianza tra birra e vodka, con scarso rischio di confusione per i consumatori.
La battaglia legale vinta da Dark Sky Brewery è una vittoria simbolica per le piccole realtà contro le multinazionali, ma soprattutto ribadisce l'importanza di un equo bilanciamento tra tutela dei marchi famosi e libertà di operare per nuovi attori di mercato, senza sacrificare gli interessi dei consumatori. Un difficile equilibrio che gli organi preposti, come dimostrato da questo caso, cercano costantemente di raggiungere.
Data
13/09/2024Categoria
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