L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) aveva inizialmente negato la registrazione come marchio UE all'orsetto gommoso Haribo, ritenendolo sprovvisto di capacita distintiva intrinseca. La società Haribo si e opposta sostenendo l'avvenuta acquisizione di capacita distintiva del marchio per notorietà e il suo chiaro riconoscimento da parte del pubblico quale segno identificativo dell'origine commerciale dei prodotti.
La quarta Commissione di Ricorso dell'EUIPO con decisione dell’11 ottobre 2023 (procedimento R 872/2023-4), ha accolto l'appello di Haribo, annullando il rigetto iniziale della domanda di registrazione. I giudici hanno ritenuto che, nonostante la semplicità formale, il marchio possieda una sufficiente caratterizzazione grafica idonea ad identificare l'origine dei prodotti Haribo e distinguerli sul mercato.
Infatti per essere dotato di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un marchio deve servire ad identificare i prodotti per i quali e chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese (CGUE 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, § 33).
Nello specifico, presentando una forma compatta con testa, gambe, occhi e naso ben delineati, nonché una superficie dall'aspetto morbido, l'orsetto può essere facilmente percepito dal pubblico come raffigurazione stilizzata di un orso, animale indissolubilmente collegato per decenni all'azienda Haribo e ai suoi celebri prodotti dolciari.
Secondo la Commissione, la pur possibile assomiglianza astratta del marchio ad un generico animale oppure ad un dolce, non implica di per se una mancanza di capacita distintiva ai fini della registrazione ed esclusività. Quello che conta e che, nel complesso, susciti nel consumatore un'impressione sufficientemente definita e riconducibile all'origine commerciale Haribo.
Il caso ribadisce che anche forme semplici e astratte, se caratterizzate da tratti distintivi agli occhi del pubblico, possono ottenere tutela: non e necessaria creatività o originalità artistica nel segno, basta la capacita di svolgere la funzione distintiva essenziale.
Un principio utile per le imprese che vogliono tutelare propri elementi grafici semplici ma caratteristici del brand!
Data
10/11/2023Categoria
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