La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla società Escobar Inc., con sede a Porto Rico, contro la decisione dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di rifiutare la registrazione del marchio denominativo "Pablo Escobar" per una vasta gamma di prodotti e servizi.
La controversia ha origine il 30 settembre 2021, quando la Escobar Inc. ha presentato domanda di registrazione del marchio "Pablo Escobar" presso l'EUIPO. Pablo Escobar, cittadino colombiano deceduto il 2 dicembre 1993 in uno scontro con le forze dell'ordine, è noto per essere stato il fondatore e capo del famigerato cartello di Medellín, attivo nel traffico di cocaina.
L'EUIPO ha respinto la domanda di registrazione, ritenendo che il marchio fosse contrario all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 (il "Regolamento sui Marchi UE"). La valutazione si è basata sulla percezione del pubblico spagnolo, considerato il più familiare con la figura di Pablo Escobar a causa dei legami storici tra Spagna e Colombia.
Escobar Inc. ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea, sostenendo, tra l'altro, che il nome "Pablo Escobar" dovesse essere trattato allo stesso modo di altri criminali divenuti figure mitiche nella cultura popolare, come Bonnie e Clyde, Al Capone o Che Guevara, i cui nomi sono stati già registrati come marchi UE.
Nella sentenza emessa il 17 aprile 2024 (caso T-255/23), il Tribunale ha confermato il rifiuto di registrazione, ritenendo corretta la valutazione dell'EUIPO. Secondo i giudici, l'EUIPO ha potuto correttamente basarsi sulla percezione degli spagnoli "ragionevoli, dotati di soglie medie di sensibilità e di tolleranza e che condividono i valori indivisibili e universali sui quali si fonda l'Unione" tra cui la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e il diritto alla vita e all'integrità fisica.
Il Tribunale ha rilevato che tali persone assocerebbero il nome di Pablo Escobar al traffico di droga, al narcoterrorismo e ai crimini e alle sofferenze da essi derivanti, piuttosto che alle eventuali buone azioni a favore dei poveri in Colombia, percependo quindi il marchio come contrario ai valori e alle norme morali fondamentali prevalenti nella società spagnola.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomento di Escobar Inc. secondo cui il nome di Pablo Escobar, divenuto un'icona della cultura popolare, non potrebbe più rientrare nella fattispecie dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento sui Marchi UE, al pari di altri criminali ormai mitizzati. I giudici hanno ribadito che le decisioni dell'EUIPO devono essere valutate esclusivamente sulla base del Regolamento, come interpretato dalla giurisprudenza dell'Unione Europea, e non in base a precedenti prassi decisionali.
Infine, il Tribunale ha respinto l'argomento della Escobar Inc. secondo cui la decisione dell'EUIPO avrebbe violato il diritto fondamentale di Pablo Escobar alla presunzione di innocenza, sancito dall'articolo 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Pur non essendo mai stato condannato penalmente, Pablo Escobar è pubblicamente percepito in Spagna come un simbolo della criminalità organizzata responsabile di numerosi reati. Pertanto, l'EUIPO ha potuto legittimamente applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento sui Marchi UE senza violare il principio della presunzione di innocenza.
Questa sentenza ci permette di approfondire la normativa sui marchi dell'Unione Europea, in particolare il Regolamento (UE) 2017/1001 prevede alcuni motivi assoluti di rifiuto della registrazione di un marchio. Tra questi vi è il divieto di registrare marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 7, paragrafo 1, lettera f): questa disposizione mira a evitare che vengano tutelati segni percepiti come offensivi, scandalosi o gravemente lesivi dei principi etici fondamentali condivisi nella società europea.
Nel valutare se un marchio rientri in questa fattispecie, l'EUIPO deve basarsi sulla percezione del pubblico di riferimento formato da persone ragionevoli dotate di una sensibilità e tolleranza medie, che condividono i valori universali dell'Unione come la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali.
Il caso “Escobar” dimostra come l'EUIPO applichi rigorosamente il Regolamento sui Marchi UE, vietando la registrazione di segni percepiti come contrari all'ordine pubblico e al buon costume dal pubblico di riferimento. Come evidenziato dai giudici europei, anche nomi di criminali celebri e iconici non possono essere tutelati qualora la loro percezione pubblica li identifichi come simboli di attività gravemente offensive dei valori etici e giuridici fondanti l'Unione.
Questo orientamento giurisprudenziale ribadisce la ratio dell'art. 7(1)(f) del Regolamento, volto a negare la privativa su marchi che, per ragioni morali e di civiltà giuridica, non possono essere accettati né protetti nel mercato interno UE, preservando così l'ordine pubblico e i principi di una società democratica e rispettosa dei diritti umani.
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