La forma arrotondata e inconfondibile dello scooter Vespa è probabilmente tra le più riconoscibili icone del design italiano a livello mondiale. Come spesso accade quando un prodotto di successo presenta un forte richiamo estetico, il tema della protezione legale della sua forma caratteristica si è posto precocemente.
Già dagli anni ‘40, lo scooter ha goduto di tutela da parte del diritto d'autore in ragione delle qualità creative ed artistiche della sua forma, come previsto dall’art. 2 n.10 della Legge sul Diritto d'Autore per le “opere del disegno industriale”.
Piaggio, l’azienda produttrice della Vespa, ha inoltre registrato nel 2013 un marchio tridimensionale che riproduce le fattezze essenziali del modello Vespa LX del 2005. Tale registrazione è stata oggetto di contestazione da parte di alcune società asiatiche, che sostenevano l'incompatibilità tra la tutela autorale e quella del marchio tridimensionale, data la forte identità e il valore artistico dello scooter.
In questo contesto giuridico, la Cassazione ha dovuto esaminare se la forma di un prodotto che integri un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore possa essere registrata come marchio d'impresa.
La Corte di Appello di Torino aveva precedentemente escluso che la forma tridimensionale desse valore sostanziale al prodotto in quanto “la motivazione dell’acquisto dello scooter avente la forma del marchio Piaggio registrato non dipende esclusivamente dalle specifiche caratteristiche estetiche del modello, ma, in misura di gran lunga maggiore, da condizioni tecniche ed economiche, più rilevanti per il consumatore che si accinge ad acquistare un prodotto costoso e di lunga durata”.
La Suprema Corte ha con la sua decisione invece distinto il "valore artistico" rilevante ai fini della tutela d'autore, dal "valore sostanziale" che invece impedisce la registrazione come marchio, sottolineando che la presenza del primo non implichi automaticamente anche la presenza del secondo.
In sostanza, l’elevato livello di riconoscibilità e il richiamo estetico raggiunto dalla Vespa nei decenni, sino a renderla un’icona di costume e stile, le hanno conferito quel particolare appeal che, seppur insieme ad altri fattori, è capace di guidare largamente le preferenze dei consumatori.
Ciò preclude la possibilità di proteggerne la forma tramite marchio tridimensionale.
Per tali motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui questa ammetteva la coesistenza della tutela autorale e della registrazione come marchio tridimensionale.
Si tratta senza dubbio di una sentenza che farà discutere molto gli esperti, sancendo una sorta d’incompatibilità tra la tutela della creatività artistica e quella della proprietà industriale quando un prodotto diventa talmente iconico da entrare nell'immaginario collettivo.
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